Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8926 del 09/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8926 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAATI MOHAMED N. IL 22/09/1982
avverso la sentenza n. 143/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 09/01/2014
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi in esso che la pena
applicata corrispondesse a quella di cui era stata fatta richiesta e non risultando
dedotta alcuna valida ragione per la quale, contrariamente all’evidenza, il giudice
dovesse riguardarla come eccessiva al punto tale (non potendo egli in alcun modo
modificarla) da imporgli l’unica scelta alternativa consentitagli dalla legge (e,
peraltro, non evocata neppure nel ricorso), costituita dal puro e semplice rifiuto di
ratificare l’accordo raggiunto fra le parti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così decis in 1oma, il 9 gennaio 2014.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale MAATI Mohamed, per il reato di tentato furto aggravato continuato, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro
300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine alla determinazione
della pena;