Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8923 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8923 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BLANARU COSTEL N. IL 11/12/1986
avverso la sentenza n. 3213/2010 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

– che la sentenza del Tribunale di Brescia indicata in epigrafe, ha applicato
all’imputato Blanaru Costei la pena su richiesta, ex. art. 444 cod. proc. pen., in
relazione ai reati ascrittigli (artt. 110, 582 cod. pen.; 110, 61,2 c.p; 110, 61 n. 2
cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967);

– che avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendone l’illegittimità per violazione di legge, essendosi il giudicante limitato

a recepire l’accordo raggiunto dalle parti, senza verificare la effettiva sussistenza
dei reati e la concreta riferibilità alla sua persona delle condotte contestate;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’ad. 606, comma 3 cod. proc.
pan., per manifesta infondatezza dei motivi enunciati oltre che per la loro
sostanziale genericità, avendo il giudice adempiuto correttamente all’obbligo di
motivazione secondo il particolare schema argomentativo proprio della sentenza
pronunciata ai sensi dell’ad 444 c.p.p. nei termini ormai definiti dalle sezioni
unite di questa Corte con sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, imp. Di
Benedetto (rv. 191135), secondo cui non è richiesta una specificazione dei mezzi
di prova e degli argomenti posti a base della decisione, essendo sufficiente, in
difetto di concreti elementi emergenti dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti
(nella specie assenti od irrilevanti), l’enunciazione, anche implicita,
dell’insussistenza di estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai
sensi dell’alt. 129 cod. proc. pen..;

– che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000), al pagamento delle spese processuali ed al versamento
alla cassa delle ammende, di una somma, congruamente determinabile in C
14)0,00;

4

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1500,00 alla cassa
delle ammende.

DEPOSITATA

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

IN

CANCELLEktIA

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