Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8923 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8923 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDI SALVATORE N. IL 01/05/1951 parte offesa nel
procedimento c/ R,ogSFSTP
P-C-OK.) ( O
avverso la sentenza n. 1577/2011 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che l’impugnazione, necessariamente qualificabile come ricorso, va dichiarata
inammissibile giacché, a parte ogni considerazione circa il suo contenuto, costituito
da affermazioni del tutto generiche ed incontrollabili, prive di qualsivoglia specifico
riferimento alla motivazione (peraltro particolarmente diffusa e analitica) sulla quale
si fonda la decisione impugnata, essa risulta proposta da soggetto non legittimato,
tale dovendosi ritenere la persona offesa quando non sia assistita da difensore
cassazionista che sottoscriva, assumendone la paternità, l’atto di gravame; ciò alla
luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità,
prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., che la parte provveda personalmente alla
presentazione del ricorso, è da intendersi limitata al solo imputato e non ad altri
soggetti tra i quali, in particolare, la persona offesa (in tal senso, fra le altre: Cass.
S.U. 16 dicembre 1998 — 19 gennaio 1999 n. 24, Messina ed altro, RV 212076; Cass.
I, 17 dicembre 1998 — 21 aprile 1999 n. 6472, Camerini ed altro, RV 213055; Cass.V,
16 gennaio — 21 maggio 1999 n. 1541, Sanesi ed altri, RV 213402; Cass. VI, 9
maggio —7 giugno 2000 n. 2125, Frigotto, RV 216235;Cass. VI, 13 febbraio —9
maggio 2009 n. 19809, PG in proc. Barogi, RV 243836); principio, questo, al quale,
secondo una parte della giurisprudenza (Cass. III, 22 giugno —26 settembre 2011 n.
34779, T., RV 251246; Cass. VI, 4 giugno — 1 settembre 2010 n. 32563, Egiziano ed
altro, RV 248347), può derogarsi solo in presenza della condizione (inesistente, però,
nel caso in esame) che la sottoscrizione della persona offesa sia autenticata da
difensore cassazionista e che sussistano ulteriori elementi idonei a far ritenere che
con l’autentica della firma lo stesso difensore abbia anche inteso far proprio il
contenuto dell’atto (come, ad esempio, nel caso che quest’ultimo risulti redatto su
carta intestata dello studio legale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della s ma di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
Così decj.sp in om , il 9 gennaio 2014.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Torino mandò assolto, con la
formula “il fatto non sussiste”, ROSSATO Antonio dai reati di ingiurie e moinacce in
danno di RAPISARDI Salvatore;
– che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione, con atto a propria firma, il
RAPISARDI, nella dichiarata qualità di persona offesa;

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