Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8922 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8922 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MERICO DARIO N. IL 02/02/1972
avverso l’ordinanza n. 634/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 27 settembre 2011 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei
confronti di Dario Merico il beneficio dell’indulto ex 1. n. 241 del 2006, in
precedenza concesso dalla Corte d’appello di Milano il 4 ottobre 2006,
ed euro 2.065,82 di multa inflitta con sentenza della Corte d’appello di Milano del
29 ottobre 1998 (irrevocabile il 5 novembre 1999).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Merico, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,
tenuto conto della pendenza della contemporanea pendenza dell’istanza volta ad
ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, nonché
contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo al richiamo all’art. 174, comma
2, c.p., contenuto nel provvedimento impugnato.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.La dedotta contemporanea pendenza della procedura scaturita dalla
presentazione di istanza ex art. 671 c.p.p. è stata meramente affermata dal
ricorrente, ma è stata comprovata in alcun modo, sì da rendere il ricorso sul punto
del tutto aspecifico.
2.Anche le ulteriori doglianze sono, all’evidenza, prive di pregio, atteso che
l’ordinanza impugnata, con motivazione corretta e congruamente motivata, ha
evidenziato che sussistevano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 1. n. 241 del 2006,
le condizioni per disporre la revoca del beneficio dell’indulto, avendo Merico
commesso, entro cinque anni dall’entrata in vigore della predetta legge, un delitto
non colposo per il quale aveva riportato condanna ad una pena detentiva non
inferiore a due anni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

relativamente alla condanna alla pena di dieci mesi, venticinque giorni di reclusione

0141_ 49348112i2 ,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

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