Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8922 del 09/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8922 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
•
SASSATELLI MONICA N. IL 27/05/1965
avverso la sentenza n. 3095/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/01/201
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 09/01/2014
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non potendosi certo ritenere, sulla base
delle nozioni di comune esperienza, che una semplice “lombalgia” sia di per sé da
considerare come impedimento assoluto a comparire in udienza, né, d’altra parte,
risultando sostenuta, nell’atto di gravame, la tesi contraria dalla benché minima
argomentazione atta a renderla plausibile, essendosi la difesa limitata a richiamare
soltanto la circostanza (di per sé del tutto inconferente) che l’attuale ricorrente,
essendo lavoratrice dipendente, non avrebbe potuto lasciare il proprio domicilio senza
con ciò incorrere nel rischio di risultare assente ad una eventuale visita fiscale; il che
sembrerebbe postulare il singolare ed inedito principio per il quale l’assenza dal
lavoro motivata (bene o male) sulla base di una qualsiasi alterazione dello stato di
salute, dovrebbe necessariamente comportare l’obbligo per il giudice di considerare
sempre e comunque quella stessa alterazione come causa di impedimento assoluto a
comparire in udienza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
il 9 gennaio 2014.
Così deci in
Il Pr
e te
D
IIJ
TA.
k._:ELLERIA
2 4 FEB 2014
Il Funzionario
/11V
Giudiziario
dm
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermata la
condanna di SASSATELLI Monica alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto
aggravato commesso in concorso con tale Haouri Jamel, non ricorrente;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, lamentando che indebitamente non sarebbe stato riconosciuto come
legittimo impedimento a comparire nel giudizio d’appello quello a suo tempo
dedotto, costituito dal fatto che essa imputata era affetta da “lombalgia”;