Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8920 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8920 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BERNARDINI SALVATORE N. IL 10/10/1969
avverso l’ordinanza n. 831/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27.10.2011 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari
rigettava l’istanza per l’affidamento in prova in casi particolari, ex art. 94 d.P.R.
n. 309 del 1990, avanzata da Salvatore Bernardini.
In specie, il tribunale riteneva di non poter formulare una prognosi
favorevole dell’esito della misura alternativa, evidenziando: che risultano
numerosi precedenti penali a carico del condannato per fatti commessi dal 1987

aveva comportato l’avviamento di diversi trattamenti terapeutici, anche in misuri
alternativa, che non hanno sortito effetti e che il reinserimento nel contesto di
provenienza con un programma terapeutico ambulatoriale è prematuro e non
idoneo alla finalità riabilitativa.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cessazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il condannato, denunciando la violazione di legge
ed il vizio di motivazione.
Lamenta che il tribunale ha fornito una ricostruzione parziale ed arbitraria
dei dati a disposizione omettendo di valutare gli elementi positivi contenuti della
relazione di sintesi. Aggiunge che nulla impedisce al detenuto di riprovare a
sottoporsi a cura disintossicante non avendo in precedenza ottenuto risultati
definitivi, in presenza di un idoneo programma terapeutico come da certificato
redatto dal SERD sul quale il tribunale non ha motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni
terapeutiche, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, i presupposti per
l’applicazione dell’istituto sono di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza del soggetto
detenuto, che, a pena di inammissibilità (art. 94, comma 1, parte seconda, così
come modificato dall’art.

4-undecies

legge 21.2.2006 n.49), deve essere

certificato, da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata di cui all’art. 116, comma 2 lett. d), d.P.R. n.309 del 1990;
b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti massimi della pena detentiva da
scontare, anche residua, (sei anni o quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.) e dalla mancata, pregressa
concessione per più di due volte dell’affidamento stesso.

2

e sino ad epoca recente (2009); che lo stato di tossicodipendenza risalente

In presenza di queste pre-condizioni l’autorità giudiziaria è chiamata ad
effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle
finalità del programma ai fini del recupero del condannato ed alla prevenzione
del pericolo che questi commetta altri reati, tenuto conto della pericolosità del
condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo
reinserimento sociale (Sez. 1, n. 19782, 11/04/2006, Muscari, rv. 233881; Sez.
1, n.33343, 05/09/2001, Di Pasqua, rv. 220029).
Nel caso in esame, il tribunale ha applicato correttamente i predetti principi

elementi acquisiti, in ragione delle quali ha ritenuto di non poter formulare una
prognosi favorevole dell’esito della misura alternativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

dando conto, sia pure con motivazione sintetica, delle valutazioni, ancorate agli

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