Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 892 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 892 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Iapicca Vincenzo, n. a Torre Annunziata il 10/05/1989;

avverso la sentenza della, Corte d’Appello di Napoli in data 03/12/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio con rigetto nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Iapicca Vincenzo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’Appello di Napoli del 03/12/2013 di conferma della sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R.
n. 309 del 1990, 110 e 81 cpv. c.p. in relazione alla vendita, in tre occasioni, di
sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall’art. 14 non specificata ed

Data Udienza: 17/11/2015

alla illecita detenzione di cocaina e marijuana destinata ad uso non
esclusivamente personale.

2. Con un unico motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge
penale deducendo che, a fronte di una pena base di anni uno di reclusione, è
stata irrogata una pena di anni due e mesi due di reclusione da ritenersi

titolo di continuazione di mesi dieci anch’esso incongruo e sproporzionato.
Contesta altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
che, alla luce di un’attenta valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi
relativi alla personalità dell’imputato, avrebbero potuto essere invece
riconosciute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche è manifestamente
infondato attesa la congrua motivazione della sentenza sul punto, laddove la
stessa ha fatto riferimento ai plurimi precedenti penali dell’imputato e alla
mancata esplicazione di alcun comportamento positivo, o comunque
favorevolmente apprezzabile, da parte dello stesso. Infatti, come già affermato
da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da
ultimo, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Con riguardo al primo motivo di ricorso è invece assorbente la considerazione
che, successivamente alla sentenza impugnata, il regime sanzionatorio dell’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha subito una prima modifica per
effetto del d.l. n. 146 del 2013 convertito in I. n. 10 del 2014 e una ulteriore
successiva modifica per effetto del d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modifiche,
nella I.n. 79 del 2014 a seguito della quale la forbice edittale, ricompresa,
all’epoca della pronuncia della sentenza, tra anni uno ed anni sei di reclusione e
tra euro 1000 e 26.000 di multa, è stata definitivamente mutata in quella
ricompresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329
di multa. Ciò comporta che la pena irrogata dalla sentenza impugnata, proprio
perché determinata sulla base di parametri successivamente mutati in senso più
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eccessiva rispetto alla effettiva gravità del fatto nonché operato un aumento a

favorevole, deve essere considerata, pur se contenuta nel limite edittale
massimo di cui alla modifica sopravvenuta, illegale, detta illegalità ben potendo
essere rilevata anche d’ufficio da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 46653 del
26/06/2015, Dalla Fazia, non ancora massimata).
A ciò dunque consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di

ricordato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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Napoli che dovrà tenere conto del mutato quadro di riferimento nel senso sopra

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