Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 892 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 892 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZIOLI ROBERTO N. IL 24/06/1967
avverso la sentenza n. 5509/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

riformato la sentenza di prime cure che aveva condannato Rizzioli Roberto per il
delitto di ricettazione e ha derubricato i fatti ascritti nel reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione con particolare riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, con riguardo al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che,
per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna
indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione;
– si rammenta, al riguardo, che la concessione delle attenuanti generiche
risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia,
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso Giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
– tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola
concessione da parte del Giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto
in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
positivo apprezzamento (v. Cass. Sez. VI 28 ottobre 2010 n. 41365 e Sez. III 27
gennaio 2012 n. 19639);
– a ciò può aggiungersi come, ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche sia sufficiente che il Giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime (v. Cass. Sez. II 18 gennaio 2011 n. 3609);

1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.
P. T. M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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