Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8919 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8919 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEZNI HICHEM N. IL 21/06/1969
avverso la sentenza n. 115/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Considerato in fatto e in diritto

– che la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella di primo grado impugnata da Mezni Hichem, che aveva
condannato l’appellante alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di cui
all’art. 4 legge n. 110/1975, perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla
propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza dl 15 cm con lama di

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge (art.
530 comma 2 cod. proc. pen.) con riferimento all’affermazione di colpevolezza
del ricorrente, ed in particolare alla mancanza di adeguata spiegazione delle
ragioni per cui doveva ritenersi non giustificato il porto del coltello sequestrato,
tenuto conto delle dichiarazioni fornite in udienza e nell’immediatezza dei fatti
dall’imputato;

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
Infondati;

– che le censure sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella riproposizione in
questa sede, di deduzioni difensive già esaminate e disattese dai giudici di
appello con motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici;

– che al riguardo li collegio deve rilevare, infatti, che il quadro probatorio a carico
del ricorrente esposto nella sentenza impugnata ed il ragionamento su di esso
svolto dai giudici di appello, forniscono una specifica risposta alle censure mosse
alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede in termini
assolutamente generici, e, in particolare, danno conto degli elementi costitutivi
richiesti per la configurazione della contravvenzione ex art. 4, comma

20 I.

110/1975, avendo evidenziato, in particolare, che ambedue le giustificazioni del
porto del coltello prospettate dalla difesa apparivano pretestuose, ove si
consideri: quanto alla prima in ordine di tempo, secondo cui il coltello sarebbe
stato acquistato dall’imputato lo stesso giorno in cui lo stesso era stato fermato e
per unirlo al resto della propria collezione, che l’imputato, oltre a dichiarare che il
relativo scontrino era caduto nella auto in cui si trovava al momento della
perquisizione, non aveva saputo fornire alcuna indicazione, relativamente ai
negozio dove l’aveva acquistato; quanto alla seconda, secondo cui il coltello

8 cm;

veniva utilizzato per svolgere attività d’imbianchino, che la stessa non era stata
addotta dall’Imputato e risultava priva di riscontro;

– che, come noto, è oramai diritto vivente che, In sede di ricorso per cassazione,
sono rilevabili esclusivamente I vizi dl motivazione che incidano sui requisiti
minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel
provvedimento e non sul contenuto della decisione e che esclusa nel caso in
esame qualsiasi ipotesi di violazione di legge, Il controllo di logicità deve

una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame
degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a

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