Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8918 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8918 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SABATTINI MORENO N. IL 06/02/1954
avverso la sentenza n. 5011/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha
confermato quella di primo grado, impugnata da Sabatni Moreno, relativamente
alla condanna per Il delitto di porto illegale In luogo pubblico di una pistola cal. 9.

2. Per l’annullamento di tale sentenza, depositata il 3 maggio 2011 e
notificata all’imputato contumace il 25 agosto 2011, ha proposto ricorso,

sentenza di appello, in quanto II decreto di citazione relativo a detta fase, dopo
un rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del Sabatini, era stato
Illegittimamente notificato al difensore dell’imputato irreperibile, ai sensi dell’art.
161 cod. proc. pen. a mezzo fax, mezzo atipico di notificazione, sebbene non
sussistessero ragioni d’urgenza, tenuto conto del lungo arco temporale intercorso
tra la nuova udienza del 3 maggio 2011 e la prima udienza fissata per il 7
dicembre 2010 e della assoluta mancanza di giustificazione circa il ricosrso a tale
forma di notifica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di
Impugnazione dedotti.
Premesso che l’irreperibilità del Sabatini in occasione della notifica del
decreto di citazione a mezzo di ufficiale giudiziario non è contestata nel presente
giudizio, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella
circostanza che si sia proceduto ad una nuova notifica del decreto di citazione ai
sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen..
Quanto poi all’assunto secondo cui per l’esecuzione di tale notifica da
eseguirsi presso il difensore – il quale, per altro, ebbe a partecipare regolarmente
all’udienza senza nulla rilevare al riguardo – si sia fatto ricorso ad un mezzo
atipico di notifica, è sufficiente rilevare che la modalità di notificazione a mezzo
fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice al
sensi dell’art. 150 cod. proc. pen., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da
eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell’art. 148, comma secondo bis, cod.
proc. pen., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto
motivato del giudice ma è sufficiente una “disposizione” consistente anche in un
provvedimento organizzatori° di carattere generale (in tal senso Sez. 2, n. 8031
del 09/02/2010 – deo. 01/03/2010, Russo e altri, Rv. 246450).

ef2,1

depositato il 10 ottobre 2011, il difensore dell’imputato deducendo la nullità della

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per
legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in
mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186
del 2000), di una somma alla Cassa delle ammende congruamente determinabile
In C 1000,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 201t..

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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