Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8916 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8916 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCARPETTA NICOLA ANTONIO N. IL 08/11/1960
avverso la sentenza n. 478/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato
quella di primo grado che aveva dichiarato Scarpetta Nicola Antonio, colpevole del
reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, della legge n. 1423 del 1956, accertato in Castenaso il 21 novembre 2010, confermando, per quanto ancora rileva in questa sede, il diniego delle
attenuanti generiche, in considerazione della pericolosità sociale del prevenuto quale

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione li difensore dell’imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione sul punto In cui erano state
negate le attenuanti generiche, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice e gli elementi favorevoli alla concessione delle invocate attenuanti.
Con memoria pervenuta il 16 maggio 2012 lo Scarpetta ha presentato una memoria
difensiva con la quale, per quanto è dato comprendere, sollecita «l’archiviazione del
caso», all’esito di una confusa ricostruzione delle proprie vicende giudiziarie.
L’impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha specificamente indicato i motivi per cui doveva escludersi
qualsiasi ulteriore riduzione della pena (otto mesi di reclusione), fra l’altro determinata dal primo giudice in misura prossima al minimo edittale, valorizzando al riguardo il dato dei numerosi precedenti penali, indicativi di un’elevata pericolosità sociale.
Non è quindi vero che il provvedimento impugnato, seppur concisamente motivato,
sia privo di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, laddove è Il ricorso a rivelarsi generico, poiché si limita ad assumere la
insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativa,
senza neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare la
concessione delle attenuanti generiche.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, al sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

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desumibile dai suoi precedenti penali.

o uk, Aq 5 42. i 2,9 t ev
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 In favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

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