Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8915 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8915 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEZHA TRIFON N. IL 18/04/1989
avverso la sentenza n. 3794/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua dell’ormai da tempo
consolidatosi orientamento della giurisprudenza di legittimità (del tutto ignorato
nell’atto di gravame), secondo cui, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta, le spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva (siccome
non rientranti fra le “spese del procedimento” cui si riferisce l’art. 445 c.p.p.) vanno
poste a carico dell’imputato (in tal senso: Cass. VI, 25 febbraio — 14 aprile 2003 n.
17650, Marsala F. e PG, RV 224509; Cass. VI, 1 aprile — 17 maggio 2003 n. 21934,
PG in proc. Di Pasquale, RV 225973; Cass. II, 10 ottobre — 17 novembre 2003 n.
43915, Casetta, RV 227328; Cass. VI, 9 luglio —24 settembre 2004 n. 37926,
Speranza, RV 231013; Cass. I, 26 giugno — 12 luglio 2007 n. 27700, Servillo, RV
237119; Cass. III, 19 aprile — 18 maggio 2012 n. 19103, Vedda, RV 252648);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci in 1om, il 9 gennaio 2014.

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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale NEI-IZA Trifon, per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale,
uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, con condanna al pagamento delle spese
di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come illegittima la condanna alle spese di mantenimento;

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