Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8914 del 28/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8914 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVINA ROBERTO N. IL 07/05/1989
LIVERANI FRANCESCO N. IL 08/04/1990
avverso la sentenza n. 1128/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in perso a del Dott.//M1)/
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 27 gennaio 2015 la Corte di appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, sezione di Faenza, del 4
marzo 2010, riduceva la pena inflitta a Roberto Cavina e Francesco Liverani a
mesi 6 di reclusione ed euro 154 di multa ciascuno, confermandola nel resto.
Il Tribunale di Rimini aveva ritenuto i due imputati colpevoli del delitto di
furto aggravato, previsto dagli artt. 624, 625 n. 7 cod, pen., per avere sottratto
la bicicletta che la proprietaria Milva Succi aveva parcheggiato sulla pubblica via,

n. 4 cod. pen. che aveva dichiarato equivalente all’aggravante.
La Corte territoriale aveva ritenuto utilizzabili i fotogrammi di una
telecamera di sorveglianza, considerando la loro estrazione dal disco in cui erano
stati impresi atto irripetibile, e da questi era emersa la responsabilità di entrambi
gli imputati in ordine al fatto loro ascritto, posto che, dai medesimi, si era potuto
trarre che i due si erano fermati accanto alla bicicletta, uno di essi, il Liverani, si
guardava attorno per accertarsi dell’eventuale arrivo di altre persone, e l’altro, il
Cavina, aveva scelto fra le biciclette ivi posteggiate quella della Succi,
asportandola. I due, afferma il primo giudice, si erano poi allontanati entrambi
con il velocipede (Cavina conducendolo e Liverani “seduto sul retro”).
Roberto Cavina e Francesco Liverani ricorrono entrambi, con distinti atti,
avverso la predetta sentenza.
2 – Il ricorso di Roberto Cavina.
2 – 1 – Con l’unico motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla
utilizzabilità dei fotogrammi tratti dalla telecamere di sorveglianza.
Era errata la motivazione della Corte laddove aveva affermato che
l’acquisizione integrale del filmato e la sua stampa era un’operazione troppo
lunga e complessa, accontentandosi quindi degli 11 fotogrammi prodotti. Non
aveva quindi motivato sulla irripetibilità dell’estrazione dei fotogrammi.
La giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che atto irripetibile è quello
non riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione o della
sua genuinità (si cita Cass. N. 41281 del 2006). Condizioni assenti in questo caso
in cui era possibile duplicare il filmato e trarne gli stessi o altri fotogrammi.
Si era anche violato il diritto della difesa di esaminare l’intero filmato tratto
dalla telecamera posto in quel luogo dal Comune di Faenza. Considerando anche
il fatto che il teste operante Linguerri aveva riferito solo de relato che l’ispettore
Dalla Vecchia aveva fatto visionare il filmato alla Succi che aveva riconosciuto la
sua bicicletta come quella asportata.
3 – Il ricorso di Francesco Liverani.

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in Faenza il 26 agosto 2008. Aveva riconosciuto l’attenuante prevista dall’art. 62

3 – 1 – Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla
utilizzabilità dei fotogrammi tratti dalla telecamere di sorveglianza.
Era errata la motivazione della Corte laddove aveva affermato che
l’acquisizione integrale del filmato e la sua stampa era un’operazione troppo
lunga e complessa, accontentandosi quindi degli 11 fotogrammi prodotti. Non
aveva quindi motivato sulla irripetibilità dell’estrazione dei fotogrammi.
La giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che atto irripetibile è quello
non riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione o della

in cui era possibile duplicare il filmato e trarne gli stessi o altri fotogrammi.
Si era anche violato il diritto della difesa di esaminare l’intero filmato tratto
dalla telecamera posto in quel luogo dal Comune di Faenza. Considerando anche
il fatto che il teste operante Linguerri aveva riferito solo de relato che l’ispettore
Dalla Vecchia aveva fatto visionare il filmato alla Succi che aveva riconosciuto la
sua bicicletta come quella asportata.
3 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena sussitendone entrambi i presupposti:
della misura della pena e della prognosi favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi dei due imputati vanno entrambi rigettati perché infondati.
1 – Entrambi i ricorsi sollevano censure (l’unica doglianza per Cavina, la
prima per Liverani) in ordine alla utilizzabilità dei fotogrammi tratti dalle riprese
della videocamera di sorveglianza posta nei pressi del luogo in cui era avvenuto
il fatto.
La Corte territoriale, e prima ancora il Tribunale, li avevano ritenuti atti (di
indagine) irripetibili e, come tali acquisibili al fascicolo per il dibattimento. Le
difese contestano l’irripetibilità dell’estrazione di tali fotogrammi dal disco, in
possesso del Comune di Faenza che li conteneva.
La questione è stata, però, posta in modo errato.
La telecamera di videosorveglianza era stata installata (come ricorda la
stessa difesa negli atti di appello ove si rinviene la più dettagliata ricostruzione
della estrapolazione delle immagini poi inserite nel fascicolo) sul posto per conto
del Comune di Faenza. Le immagini riprese nella giornata in cui era avvenuto il
furto erano state riversate su un disco e, da tale disco, che era rimasto nella
disponibilità del Comune di Faenza, ed era stato dato solo in visione alla polizia
giudiziaria, erano stati estratti i fotogrammi, ritenuti di interesse perché
raffiguranti il furto della bicicletta della Succi e gli autori del medesimo.
Così che i fotogrammi prodotti in atti non costituiscono la riproduzione
fotografica di atti di indagine ma sono delle prove documentali ai sensi e per gli
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sua genuinità (si cita Cass. N. 41281 del 2006). Condizioni assenti in questo caso

effetti dell’art. 234 cod. proc. pen. e, quindi, perfettamente acquisibili; le
operazioni di estrapolazione delle singole immagini dal supporto che le
conteneva, poi, altro non è che un’operazione di duplicazione del documento atto
a renderlo fruibile (Cass. Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Rv. 263432, imp.
Hida). Non è pertanto un atto di indagine rispetto al quale debba porsi la
questione della sua irripetibilità. La scelta delle immagini è solo determinata
dalla loro pertinenza ai fatti di causa e non si differenzia così dall’identica scelta
che deve essere fatta quando si tratta di produrre documenti, che debbono

Il disco che conteneva le immagini era rimasto nel possesso dell’ente
pubblico e la difesa, qualora avesse ritenuto utile o indispensabile acquisirne
l’intero contenuto, o visionario per trarne altre immagini, avrebbe potuto (e
dovuto) farne richiesta al Comune in applicazione dell’art. 391 quater cod proc.
pen.. Non era onere della pubblica accusa o del giudice farlo nella totale assenza
di elementi che ne suggerissero la concreta necessità.
Le immagini acquisite agli atti sono state pertanto legittimamente acquisite
e sono, quindi, pienamente utilizzabili ai fini della prova dei fatti.
2 – Dall’esame delle immagini la Corte territoriale ha dedotto, con
motivazione congrua e priva di vizi logici, la colpevolezza degli imputati,
considerando che gli agenti avevano individuato, anche grazie alle successivi
indagini (di cui avevano dato esaustivo conto), sia la persona offesa dal reato,
che aveva riconosciuto la bicicletta sottrattagli in tale occasione, sia le fattezze
dei due imputati, sia la loro inequivoca condotta, consistita nel prelevare il
mezzo e nel condurlo via, ponendosi (come ricorda, in particolare, il Tribunale
facendo riferimento alla fotografia n. 10) il Liverani, che aveva funto da “palo”,
sul retro della stessa, dimostrando così la sua piena compartecipazione al fatto.
3 – La seconda censura del Liverani riguarda la mancata sospensione
condizionale della pena a lui inflitta.
La motivazione sul punto della Corte territoriale rimanda all’impossibilità di
formulare un giudizio prognostico favorevole circa la futura astensione
dell’imputato dal commettere nuovi reati e muove dalla constatazione che
Liverani, sempre in concorso con il Cavina, aveva commesso un furto circa un
anno più tardi, il 2 settembre 2009, la cui pena, patteggiata, era stata sospesa.
Ciò premesso, è evidente che l’argomentazione del motivo di ricorso è del
tutto generica perché non tenta neppure di spiegare perché debba considerarsi
errato il giudizio prognostico sfavorevole adottato dalla Corte in presenza del
dato oggettivo della reiterazione della condotta.
4 – Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
3

essere limitati a quelli pertinenti alla prova del reato.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 28/01/2015.

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