Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8913 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8913 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMMARO ANTONIETTA N. IL 28/07/1955
GRECO NICOLA N. IL 25/05/1978
avverso la sentenza n. 12/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto:
a) con riguardo alla pretesa mancanza di notifica del decreto di citazione in appello,
la relativa doglianza, oltre ad essere costituita da una pura e semplice asserzione, del
tutto inidonea, come tale, a contrapporsi validamente, in questa sede, all’attestazione,
contenuta nell’impugnata sentenza, che ad entrambi gl’imputati era stato “notificato
il decreto di citazione per l’appello”, trova anche puntuale smentita negli atti del
procedimento (al cui esame il collegio, per mero scrupolo, ha ritenuto di accedere),
risultando dagli stessi che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu
notificato alla Tammaro a mani proprie, al domicilio eletto di Napoli, via Confalone
n. 1, in data 12 ottobre 2012, e fu notificato al Greco in data 11 ottobre 2012, a mani
di Cecere Nicolina, presso lo studio dell’avv. Lucia Perruna, in Napoli, piazza
Garibaldi n. 80, ove lo stesso Greco risultava aver eletto domicilio;
b) con riguardo al resto, le propose doglianze in altro non consistono se non in
generiche e apodittiche asserzioni, prive di qualsivoglia specifico riferimento
all’apparato motivazionale dell’impugnata sentenza, in cui, peraltro, risultano
puntualmente poste in luce le ragioni delle decisioni adottate, con specifico
riferimento, in particolare, tanto della ritenuta tardività dell’appello proposto
nell’interesse del Greco quanto della infondatezza di quello proposto nell’interesse
della Tammaro, a fronte della motivatamente ritenuta credibilità delle dichiarazioni
rese dalla persona offesa e della incontestabile valenza offensiva e minacciosa delle
espressioni che, secondo quanto dettagliatamente indicato nel capo d’imputazione,
erano state rivolte alla stessa persona offesa;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascuno dei ricorrenti;
P. Q. M.

a/

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il tribunale di Napoli, investito di appello proposto
nell’interesse di GRECO Nicola e TAMMARO Antonietta avverso la sentenza di
primo grado con la quale i predetti erano stati condannati ciascuno alla pena di euro
1300 di multa per i reati di ingiurie e minacce in danno di Pinto Anna, dichiarò
inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di Greco e respinse nel
merito quello proposto nell’interesse della Tammaro;
– che avverso detta sentenza hanno proposto per cassazione, con distinti ma identici
atti a propria firma entrambi gl’imputati, lamentando, in rito, la mancata notifica del
decreto di citazione in appello e, nel merito, “iniquità ed evidente sproporzione della
pena irrogata in ordine ai fatti contestati” nonché “mancata considerazione della
entità dei fatti contestati e della assoluta non pericolosità del reo”;

2 4 FEB 2014
n
Funzionario Giudiziario
,pror
heil Roineo

0

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
Così deci in o , il 9 gennaio 2014.

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