Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8912 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8912 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSAR MICHELE N. IL 30/10/1957
avverso la sentenza n. 1044/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto meramente ripropositivo delle
doglianze già sottoposte all’attenzione del giudice d’appello, il quale le aveva
motivatamente respinte osservando, quanto alle attenuanti generiche, che le stesse

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermata la
condanna di CASSAR Michele alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di
multa che gli era stata inflitta all’esito del giudizio di primo grado, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, per i reati, uniti per continuazione, di
tentato furto aggravato di alcuni termosifoni e trasporto non autorizzato di rifiuti
speciali pericolosi, costituiti, in particolare, da batterie ed accumulatori per
autoveicoli;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione La difesa
dell’imputato lamentando come ingiustificate la mancata applicazione delle
attenuanti generiche nella loro massima estensione ed il mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;

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