Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8911 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8911 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ALESSANDRO CIPRIANO N. IL 06/10/1963
avverso l’ordinanza n. 4936/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto
rigettava il reclamo proposto da Cipriano D’Alessandro, in espiazione di pena in
regime speciale di cui all’art. 41 -bis Ord. Pen., con il quale sollecitava la visione
di canali televisivi diversi da quelli tradizionali e lamentava la limitazione delle
due ore di permanenza all’aperto ritenuta contraria al senso di umanità.

Ricorre avverso detto provvedimento il condannato, personalmente,

rilevando di essersi rivolto al Magistrato di sorveglianza perché non è chiaro il
disposto dell’art. 41 -bis comma 2 quater lett. f) Ord. Pen. alla luce di quanto
affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo le quali detta
autorità giudiziaria garantisce la applicazione della norma.
Lamenta la illogicità della limitazione evidenziando che si può abusare della
permanenza all’aperto sia in un ora che in due ore, pertanto tale misura è
esclusivamente afflittiva e non conforme al senso di umanità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono manifestamente infondate le doglianze del ricorrente che si
sostanziano nella mera riproposizione dei rilievi posti a fondamento del reclamo
sul quale il Magistrato di sorveglianza ha adeguatamente e correttamente
motivato.
E’ stato, invero, evidenziando quanto al primo rilievo che la limitazione
opposta al detenuto appare ragionevole alla luce dei segnalati pericoli per
l’ordine, mentre il diritto all’informazione dell’interessato non è
significativamente compresso, atteso il numero elevato di canali televisivi fruibili.
Quanto alla seconda questione, correttamente è stato affermato che la
limitazione a due ore complessive della permanenza all’aperto è espressamente
prevista dall’art. 41 -bis comma 2 quater lett. f) Ord. Pen. e, quindi, dal decreto
ministeriale con conseguente insindacabilità da parte del Magistrato di
sorveglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

2.

AcitVil-ll y
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

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