Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8911 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8911 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTINETTI VITTORIO N. IL 20/08/1963
avverso la sentenza n. 14349/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso, ferma restando la causa di inammissibilità originariamente rilevata,
va dichiarato inammissibile per effetto, in via pregiudiziale, di quella sopravvenuta
costituita dalla rinuncia, la quale, peraltro, non impedisce il prodursi delle
conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
il 9 gennaio 2014.
Così deciq in o

IN

_LLERIA

2 4 FEB 2014
Il

Funzionario Giudiziario
rneo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a BERTINETTI Vittorio, per i reati a lui contestati (bancarotta fraudolenta ed altro),
uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
anni quattro e mesi sei di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza di norme processuali attinenti al
contradditorio e determinanti, quindi, nullità a regime c.d. “intermedio”, ex art. 178,
lett. C), c.p.p., sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che non sarebbe stato
notificato ad esso ricorrente l’avviso della prima udienza fissata dal giudice per le
indagini preliminari a seguito della richiesta congiunta di patteggiamento avanzata ai
sensi dell’art. 456, comma 2, c.p.p., dopo la notifica del decreto di giudizio
immediato;
– che è successivamente pervenuta dichiarazione di rinuncia al gravame, a firma del
ricorrente con autentica da parte del difensore avv. Fiorella Ceriotti di Busto Arsizio;

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