Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8910 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8910 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BELLOCCO GREGORIO N. IL 19/10/1955
avverso l’ordinanza n. 3814/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 14/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12.10.2011, pronunciata ai sensi dell’art. 18-ter e 14 ter legge n. 354 del 1975, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Gregorio Bellocco, detenuto in espiazione
della pena dell’ergastolo, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di
sorveglianza di Cuneo, in data 17.6.2011, aveva disposto il trattenimento di due
missive in entrata.
deve essere proposto nei termini e modi previsti dalla legge ed in specie deve
essere sostenuto da specifici motivi. Affermava, quindi, che nella specie il
reclamante si è limitato da formulare nel termine soltanto la dichiarazione di di
impugnazione mentre i motivi sono stati indicato soltanto con successiva
memoria difensiva depositata oltre il termine.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Bellocco, personalmente, deducendo
la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 18-ter e
14 -ter legge n. 354 del 1975, precisando che nel termine di legge aveva
proposto il reclamo e una volta fissata la camera di consiglio il difensore aveva
depositato ampia memoria con allegati nei cinque giorni liberi. Rileva, altresì, che
non avrebbe potuto dedurre motivi specifici atteso che non soltanto non
conosceva il contenuto delle missive trattenute, ma neppure le ragioni del
provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che il
tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati nello
stesso provvedimento impugnato sottolineando che i motivi del reclamo
dovevano essere tempestivamente dedotti che ben potevano essere
ulteriormente ed adeguatamente sviluppati nella memoria difensiva
successivamente depositata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
2
Rilevava a ragione che trattandosi di mezzo di impugnazione il reclamo
cpA. A0A oL ( 0,/
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 14 novembre 2012.