Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8909 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8909 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MODAFFARI DONATO N. IL 09/11/1964
avverso l’ordinanza n. 277/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Reggio
Calabria respingeva l’istanza di remissione del debito avanzata, ex art. 6 d.P.R.
n.115 del 2002, da Donato Moddaffari.
A ragione, precisato che era già stata rigettata precedente istanza il
16.10.2010, rilevava che anche alla luce dei dedotti profili di novità rispetto ai
dati di cui all’informativa della guardia di finanza di Gioia Tauro, doveva ritenersi

l’istante comunque è intestatario di terreni aventi valore commerciale; che ha
lucrato delle somme seppur unitamente alla madre dalla vendita dell’immobile in
Roghudi; che la vendita dell’immobile da parte della moglie, ancorchè di
esclusiva proprietà della stessa, è avvenuta nel 2009 circostanza dalla quale si
deve desumere che le somme incassate siano state destinate al bilancio
familiare.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
personalmente, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione
lamentando che ai fini della ritenuta insussistenza delle disagiate condizioni
economiche sono state valutate le disponibilità dei familiari del condannato,
mentre la Corte di legittimità ha riconosciuto la natura strettamente personale
del debito del condannato.
A tanto aggiunge il rilievo che erroneamente è stato indicato che l’immobile
è stato trasferito dal ricorrente e dalla madre nel 2009, trattandosi invece del
1991 e non della somma di 21.000 euro ma di 42 milioni lire.
Infine, si duole della mancata considerazione delle risorse necessarie alla
cura delle patologie dalle quali è affetta la figlia minore del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E’ manifestamente infondata la doglianza in ordine alla valutazione della
insussistenza delle disagiate condizioni economiche, atteso che nel
provvedimento impugnato si dà atto che il ricorrente è intestatario di terreni
aventi valore commerciale, circostanza non contestata.
Del resto, la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche,
rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in
carcere, può fare riferimento alla situazione economica del nucleo familiare
dell’interessato laddove si accerti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sulle

yq,

insussistente il presupposto delle condizioni economiche disagiate. Infatti,

condizioni economiche dell’interessato. (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012 – dep.
02/04/2012, Di Giacomo, Rv. 252923).
Si sostanziano in censure di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità le
ulteriori doglianze poste a fondamento del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

favore della cassa delle ammende.

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