Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8908 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8908 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PANARO NICOLA N. IL 12/09/1968
avverso l’ordinanza n. 3006/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24.10.2011 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto
respingeva il reclamo proposto da Nicola Panaro, sottoposto al regime detentivo
di cui all’art. 41

bis Ord. Pen., relativo al provvedimento di rigetto della richiesta

di prolungamento della durata del colloquio visivo con i familiari.
A ragione rilevava che benchè l’art. 41 – bis comma 2

quater

Ord. Pen.

determini il numero dei colloqui nel numero di uno mensile e non disponga

il regime speciale al Panaro dispone che siano sospesi i colloqui con i familiari e
conviventi con frequenza superiore ad un mese e di durata superiore ad un’ora.
Tanto premesso, ad avviso del Magistrato di sorveglianza, la limitazione non è
censurabile perché finalizzata, come precisato nel decreto, a ridurre il flusso e la
tempestività delle informazioni che pervengono attraverso la comunicazione
diretta ed esterna e la possibilità di correlazione temporale tra le informazioni e
gli accadimenti esterni al fine di impedire la partecipazione attiva dei detenuti
alle dinamiche del sodalizio criminoso.
Pertanto, non è da censurare l’agire della direzione del carcere che non ha
ritenuto di applicare la disposizione di cui all’art. 37 comma 10 Reg. Es. Ord.
Pen..

2. Ricorre avverso detto provvedimento il condannato, personalmente e a
mezzo dei difensori di fiducia con distinti atti.
Con il ricorso proposto personalmente il Panaro deduce il vizio della
motivazione dell’ordinanza impugnata lamentando che non viene data alcuna
risposta alle doglianze in merito alle modalità dei colloqui che erano indicate
nella memoria difensiva, nonché la contraddittorietà nella parte in cui rimanda
alla competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Con il ricorso proposto a mezzi dei difensori si denuncia la violazione di
legge con riferimento all’art. 37 comma 10 del regolamento di esecuzione di cui
al d.P.R. n. 230 del 2000, disposizione sulla quale è fondata la richiesta del
ricorrente e che non può ritenersi superata dal regime di cui all’art. 41
Pen. che al comma 2

bis Ord.

quater lett. b) non pone alcun limite alla durata dei

colloqui. D’altro, canto nella specie sussistono le eccezionali circostanze previste
dall’art. 37 citato, atteso che i familiari del Panaro risiedono in un comune
diverso da quello dell’istituto di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

specifiche limitazioni di durata, il decreto ministeriale con il quale è stato imposto

Sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente atteso che nel
provvedimento impugnato non è stata affermata la inapplicabilità al caso di
specie della norma invoca in materia di durata dei colloqui visivi con i familiari
che risiedono in un comune diverso da quello dell’istituto di pena nel quale il
Panaro è ristretto; il Magistrato di sorveglianza, infatti, ha valutato ed
adeguatamente motivato, con discorso giustificativo immune da illogicità ed
incoerenze, in ordine alla necessità della limitazione che è stata posta dal
decreto ministeriale con il quale è stato applicato al ricorrente il regime speciale

Si sostanziano poi in censure di fatto le ulteriori doglianze in parte prive del
necessario carattere della specificità e della dovuta correlazione al contenuto
della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

di cui all’art. 41 – bis Ord. Pen..

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