Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8907 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8907 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE MONTIS FABIANO N. IL 15/12/1979
avverso l’ordinanza n. 1538/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Torino
dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova terapeutico avanzata da
Fabiano De Montis e rigettava le restanti richieste di affidamento in prova e di
detenzione domiciliare avanzate da Fabiano De Montis.
di fiducia, De Montis il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omessa concessione del beneficio richiesto.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore

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