Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8905 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8905 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPAMPINATO GERLANDO N. IL 10/09/1970
avverso la sentenza n. 1858/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
O rroià g5.
1. Con sentenza deliberata 11,44 .fablagaira 201-1, la Corte di Appello di
Palermo ha confermato quella di primo grado, che aveva condannato
Spampinato Gerlando alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, siccome
colpevole del reato previsto e punito dall’art. 9, 2° comma, legge 27 dicembre
1956 n. 1423, come sostituto dall’art. 14, co. 1° legge 31 luglio 2005 n. 155,
perché contravveniva agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo

esibire la così detta carta precettiva e quello di non allontanarsi dalla propria
abitazione dopo le ore 18,00, senza comprovata necessità; fatti accertati in
Porto Empedocle tra il 26 ed il 15 marzo 2007.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per violazione di legge
e vizio di motivazione, ritenuta insufficiente ed incongrua con riferimento al
mancato accoglimento da parte dei giudici di appello, della richiesta di
riqualificazione giuridica del fatto contestato come contravvenzione e non già
come delitto.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente non considerano che come
correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l’art. 9, comma 2, della legge
27.12.1956, n. 1423, è stato modificato dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 di
conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, e per effetto di tale modifica,
applicabile al caso in esame essendo stati i fatti contestati commessi nel 2007,
esso punisce ora come delitto l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
Inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con
obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale Ipotesi dalla meno grave
fattispecie prevista dal comma 1 del medesimo articolo che punisce con l’arresto
«il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale».
Sicché non può più trovare applicazione la giurisprudenza relativa alla
precedente formulazione normativa, che distingueva tra il primo e secondo
comma a seconda della violazione commessa, essendo evidente come – stando

di soggiorno nel comune residenza e segnatamente quello inerente all’obbligo di

al tenore dell’articolo, così come modificato – deve qualificarsi come delitto
qualsiasi inosservanza che riguardi “gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno” (mentre in
precedenza sl prevedeva la sanzione della reclusione “se l’inosservanza riguarda
la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno”).
E il riferimento tanto agli “obblighi” quanto alle “prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno” rende manifesta la
volontà del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso

prevenzione più grave (Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 13/12/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 1485 del 21/12/2005).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e al versamento,
in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186
del 2000), della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 a favore della
Cassa delle ammende.

44kovouhR,6

Così deciso in Roma, Il 26-afw41e 201t
IL CO XESTENSORE

IL PRE I ENTE

tutte le infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta la misura di

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