Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8902 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8902 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EL HAJJAJY TARIK N. IL 23/11/1980
avverso l’ordinanza n. 164/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30/11/2011 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
dichiarava inammissibile per l’entità della pena da espiare l’istanza presentata da
El Hajjajy Tarik ai sensi dell’art. 47-ter comma 1 -bis Ord. Pen., e rigettava nel
merito la richiesta avanzata dal predetto ai sensi dell’art. 47 Ord. Pen..
Premetteva che l’istante risultava detenuto in custodia cautelare per reati di
rapina aggravata e lesioni personali anche se il difensore aveva dichiarato che le

un giudizio prognostico favorevole ai fini dell’applicazione della misura
alternativa atteso che il condannato risulta gravato da numerosi precedenti
penali; che non è stato possibile redigere la relazione da parte dell’UEPE al quale
il condannato ben due volte non si è presentato; che non emergono indicazioni
circa lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa in proprio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il condannato denunciando la carenza di
motivazione dell’ordinanza impugnata e la mancata assunzione di prova decisiva
ex art. 495 comma 2 cod. proc. pen..
Lamenta che la valutazione prognostica negativa non può essere formulata
esclusivamente avendo riguardo ai precedenti penali ed ai carichi pendenti,
atteso che, nella specie, la condotta del condannato successiva al delitto i
espiazione è stata caratterizzata da segni evidenti di resipiscenza. Sul punto,
deduce, il tribunale ha omesso di acquisire gli atti del procedimento pendente
dinanzi al Gip del Tribunale di Vicenza dai quali emerge che la misura cautelare è
stata revocata su iniziativa del pubblico ministero .
Il ricorrente deduce, altresì, che non gli è stato consentito di produrre in
udienza la documentazione relativa alla variazione del domicilio intervenuta
successivamente alla presentazione dell’istanza come, del resto, è stato
accertato dai carabinieri che ne hanno dato atto nella relazione acquisita.
Denuncia la carenza della motivazione in ordine alla idoneità dell’attività
lavorativa sulla quale pure il tribunale non ha concesso un rinvio dell’udienza al
fine di produrre documentazione contabile finalizzata a provare l’effettivi
espletamento dell’attività.
Infine, il ricorrente nega di essere stato convocato dall’UEPE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che non può essere accolta la richiesta di rinvio formulata dal
ricorrente, trattandosi di procedimento camerale che svolge, ai sensi dell’art. 611
2

misura cautelare era stata revocata. Riteneva, quindi, l’impossibilità di formulare

cod. proc. pen., senza la partecipazione delle parti, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
Ribadito che, come è noto, nel procedimento di sorveglianza non può essere
rilevata la violazione della omessa assunzione di prova decisiva ex art. 495 cod.
proc. pen., trattandosi di norma esclusivamente relativa al dibattimento, invero,
nella specie l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi di
illogicità e contraddizione, dando atto che dagli stessi non è possibile formulare

A fronte di ciò il ricorso, in gran parte fondato su censure di merito la cui
valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità, non indica gli elementi concreti
idonei a contrastare le plausibili valutazioni del tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, 11 14 novembre 2012.

un prognosi favorevole relativamente alla futura condotta del condannato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA