Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8901 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8901 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUZZISE VINCENZO N. IL 17/09/1961
avverso l’ordinanza n. 5628/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
VERCELLI, del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 21.12.2011 il Magistrato di sorveglianza di Vercelli
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Vincenzo Bruzzise avverso il
regime dei colloqui visivi e telefonici, rilevando che le medesime questioni erano
già stata valutata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia che era intervenuto il
giudicato, né ricorreva alcun circostanza nuova.

cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

Avverso tale ordinanza il Bruzzise dichiarava di voler proporre ricorso per

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