Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8900 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8900 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ASCIUTTO ROCCO N. IL 24/11/1969
avverso la sentenza n. 851/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto
– che Asciutto Rocco, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso
per cessazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria
in data 18 ottobre 2011 che aveva confermato quella di primo grado, che lo
aveva condannato alla pena di giustizia siccome colpevole del reato di cui
agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 9 comma 2, legge n. 1423/1956;
dicembre 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cessazione;
Considerato in diritto
– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art.
589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, congruamente determinabile in C 500,00 ai sensi dell’art. 616
cod. proc. gen.;
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
– che Il predetto imputato, con atto sottoscritto personalmente in data 6