Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 890 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 890 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARULLANI CRISTIANO N. IL 14/02/1975
avverso la sentenza n. 1865/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

confermato, per quanto d’interesse del presente procedimento, la sentenza di
prime cure che aveva condannato Arullani Cristiano per il reato di detenzione ai
fini della spendita di valori bollati contraffatti;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione riguardo alla mancata affermazione della sussistenza del dolo
dell’ascritto reato
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una molto generica ed indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie; trattasi, inoltre, di doglianza che, oltre ad essere meramente
assertiva, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul
punto dalla Corte territoriale, che ha chiarito la sussistenza in capo all’odierno
ricorrente della coscienza e volontà di concorrere, con altri coimputati, alla
commissione dell’ascritto reato;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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