Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8898 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8898 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPAGNUOLO ROCCO ROSARIO N. IL 20/08/1956
avverso l’ordinanza n. 1738/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Bari
rigettava le istanze presentate da Rocco Rosario Spagnolo, volte all’ammissione
alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale, della
detenzione domiciliare e della semilibertà.
Il tribunale premetteva che il predetto doveva espiare la pena di anni due di
reclusione relativa al reato di usura, commesso nel 2005 e che le misure

dovendosi formulare un giudizio prognostico negativo tenuto conto dei numerosi
precedenti penali e carichi pendenti che gravano sullo Spagnolo, nonché, delle
circostanze riferite sia dai carabinieri che dal servizio UEPE che rappresenta
come il condannato neghi di avere commesso il reato e ne sminuisce la gravità.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo Spagnolo,
personalmente, denunciando la carenza di motivazione e lamentando che la
ritenuta pericolosità sociale non è desumibile né dalle informazioni dei
carabinieri, né dalla relazione UEPE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La concessione delle misure alternative alla detenzione implica un giudizio
prognostico attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del
condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.
Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione
rieducativa della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla
detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che
connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse
opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività
trattannentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella
motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità sui quali può intervenire il sindacato di legittimità.
Osserva il Collegio che dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata si
evincono in maniera completa e coerente le argomentazioni logico-giuridiche che
il tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego delle misure
alternative richieste; l’ordinanza, pertanto, si sottrae alle censure che le sono
state mosse. Deve rilevarsi, altresì, che le doglianze del ricorrente si sostanziano
in censure di mero fatto che non possono trovare accesso nel giudizio di
legittimità.
2

alternative non possono ritenersi idonee alle finalità rieducative del condannato

2?

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

P.Q.M.

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