Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8897 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8897 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
l) SPERANZA EMANUELE N. IL 25/07/1963
avverso la sentenza n. 2607/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
– che la corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella di primo grado, che aveva condannato Speranza Emanuele
alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato previsto e punito dall’art. 22
comma 12, D. Lvo n. 286/1998, per aver assunto alle proprie dipendenze,
quattro lavoratori stranierii di nazionalità rumena, sprovvisti di permesso di
soggiorno, impiegandoli presso l’azienda agricola di cui è titolare; fatto

accertato in Vittoria, il 23 ottobre 2006;

– che avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato chiedendone l’annullamento per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, avendo il giudicante erroneamente valutato la
circostanza, che a seguito dell’ingresso della Romania nella Comunità Europea
fatti contestati avevano perso rilevanza penale, comportando la ratifica del
trattato di adesione alla CEE della suddetta nazione, un’ipotesi di aboliti° criminis
e che la presentazione della relazione finale stilata dalla Commissione UE in data
26 settembre 2006, anteriormente quindi della commissione del reato, escludeva
la sussistenza del reato essendo la Romania, di fatto, già entrata a far parte della
UE;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
Infondati;
– che parte ricorrente, nel riproporre argomentazioni già disattese dai giudici di
appello con motivazione scarna ma immune da vizi logici o giuridici, non
considera adeguatamente che l’orientamento secondo cui l’adesione della
Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 (nessuna decisiva
rilevanza potendo attribuirsi alla relazione finale della Commissione UE al quale
non può che riconoscersi la rilevanza di un atto interno di un procedimento
complesso e come tale non produttivo degli effetti propri dell’adesione) non ha
alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla
ratifica del Trattato di adesione, in quanto l’adesione di uno Stato all’Unione
Europea costituisce una vicenda successoria di norme extrapenali non integratrici
del precetto penale né modificatrici della sanzione, restando immutato il
disvalore del fatto anteriormente commesso, tesi questa che ha trovato definitiva
ed autorevole conferma anche nella decisione delle Sezioni Unite n. 2451 del 27
settembre 2007, imp. Magera, che sia pure con riferimento ad un processo a

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carico di un cittadino rumeno, imputato del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, d.Igs. n. 286 del 1998, ha escluso che trovi applicazione l’art. 2 cod. per). In
conseguenza dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea e debba, quindi,
essere pronunciata l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della

esonero – al versamento, di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di

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