Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8895 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8895 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BIAFORA CARMINE N. IL 08/06/1959
avverso l’ordinanza n. 121/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.10.2011 il Tribunale di Monza, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Carmine Biafora, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione ai reati di evasione giudicati con due distinte sentenze e
commessi il 29.9.2002 ed il 21.7.2203.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava che la distanza cronologica tra i reati e

commessi da soggetto tossicodipendente, non consentono di ritenere sussistenti
i presupposti della continuazione.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il Biafora
contestando la valutazione del giudice dell’esecuzione e rilevando che sussistono
tutti presupposti della continuazione: natura dei reati, epoca dei fatti e identità
del disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. La decisione del giudice di merito, se congruamente
motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di
Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1,
30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente – in parte generiche – alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate e si
risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata
la richiesta che sono state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione
con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
2

gli elementi tratti dalle sentenze acquisite, ancorchè si tratti di reati omogenei e

oità. x0)191121,12•
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 ottobre 2012.

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