Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8894 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8894 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NASSO JOHN N. IL 01/09/1974
avverso la sentenza n. 1942/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello dl Reggio Calabria ha confermato
quella di primo grado che aveva dichiarato Nassa Jonh, colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ed in particolare del
divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati, essendo stato osservato in compagnia di pregiudicati in almeno dieci occasioni.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denun-

contestato, sia alla misura della pena inflitta (anni uno e mesi quattro di reclusione).
In particolare nel ricorso di sostiene che gli incontri indicati nel capo di imputazione
erano assolutamente occasionali e che per le circostanze di tempo e di luogo in cui
si sarebbero svolti, non erano tali da integrare il reato contestato, difettando l’elemento soggettivo del reato (dolo generico).
L’impugnazione è inammissibile.
Le argomentazioni svolte in ricorso ripropongono infatti deduzioni già disattese dai
giudici di appello che hanno valorizzato il dato, emerso dalle relazioni di servizio in
atti, che gli incontri erano stati frequenti e ripetuti; che le persone con le quali l’imputato risultava essersi incontrato, erano certamente dei pregiudicati due dei quali
condannati, come l’imputato, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti; che i
colloqui avuti dall’imputato con persone pregiudicate erano ripetuti nel tempo; che
non appena avvertita la presenza dei militari gli interlocutori del ricorrente si allontanavano.
Infondata deve ritenersi anche la seconda censura mossa alla sentenza impugnata,
avendo i giudici di appello specificamente indicato I motivi, affatto irragionevoli, per
cui doveva escludersi una riduzione della pena, fra l’altro determinata in misura non
lontana dal minimo edittale: la ripetitività degli incontri, non giustificata in alcun
modo dall’imputato, rimasto contumace; la ritenuta recidiva, correttamente contestata a ragione «dei plurimi precedenti definitivi vantati dall’imputato».
Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione sul punto, laddove è il ricorso a rivelarsi generico poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativo, senza
neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare la riduzione
di pena.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammen-

ziando vizio di motivazione con riferimento sia alla ritenuta sussistenza del delitto

de di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen..
P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.

Così deciso in Roma,i1 14 novembre 2012.

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