Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8893 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8893 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIBILIA CARMINE N. IL 01/01/1963
avverso la sentenza n. 2030/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con la sentenza Indicata In epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha riformato parzialmente quella di primo grado che aveva dichiarato lbilia Carmine,
colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 9 comma 2, della legge n. 1423 del 1956, accertato in Sinopoli 1’8 ottobre 2005, riducendo la pena inflitta in primo grado (anni uno e mesi sei
di reclusione), previa esclusione della contestata recidiva specifica infraquinquenna-

rileva in questa sede, la esclusione delle attenuanti generiche disposta dal primo
giudice, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato che lo rendevano immeritevole della concessione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione sul punto in cui erano state negate le attenuanti generiche, ravvisando profili di illogicità in tale decisione, in quanto, una volta esclusa l’applicabilità della recidiva, non avendo esso ricorrente posto in essere
condotte della stessa indole, i giudici di appello avrebbero dovuto, da un lato, eliminare la pena determinata in aumento per effetto della recidiva e dall’altro concedere
le attenuanti generiche, attesi i non gravi e datati precedenti penali, e ciò anche in
considerazione del comportamento processuale oltre che per mitigare l’asprezza della pena.
L’Impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha specificamente indicato i motivi per cui doveva escludersi qualsiasi ulteriore riduzione della pena, fra l’altro applicata in misura prossima al
minimo edittale, laddove l’esclusione della recidiva, a ragione del rilievo che dal certificato penale non emergevano condanne definitiva per reati della stessa indole,
non significa affatto che lo Scibilia, sorvegliato speciale, sia immune da precedenti
penali, così come riconosciuto anche in ricorso, e quindi persona socialmente pericolosa. Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione
relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, laddove è il ricorso a rivelarsi generico, poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativo, senza neppure specificare le
argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare, oltre la già operata riduzione di
mesi cinque di reclusione a ragione dell’esclusione della recidiva contestata, la concessione delle attenuanti generiche ed in particolare in cosa sia consistito il comportamento processuale che lo avrebbe reso meritevole dell’invocata concessione delle
attenuanti generiche.

le, a quella di anni uno e mesi uno di reclusione, confermando, per quanto ancora

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, ai sensi dell” art. 616 cod. proc. pen..
P.

Q.

M.

processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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