Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8891 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8891 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE(12
PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:

in
;

XCARLET MARILENA N. IL 25/10/1960 ieteil
avverso la sentenza n. 1013/2010 TRIBUNALE di PORDENONE, del
16/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste impugna per cassazione la
sentenza emessa il 29 dicembre 2011 dal Tribunale di Pordenone nei confronti di
Carlet Marilena – imputata di violazione degli artt. 81 cpv e 659 comma 1 cod. pen.
e di violazione degli artt. 81 cpv. e 674 cod. pen. – che ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti della predetta imputata, per essere i reati estinti per oblazione ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., per effetto dell’avvenuto versamento della

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto la somma versata dall’imputata deve ritenersi inadeguata tenuto conto del fatto che le imputazioni mosse
alla Carlet consistevano in reati continuati e che pertanto la somma da corrispondere ammontava alla metà del triplo del massimo della pena pecuniaria edittale.
Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati.
La decisione del Tribunale, che ha implicitamente escluso la contestata continuazione, appare invero corretta.
Se è vero infatti che sia il reato di cui all’art. 660 cod. pen. sia quello previsto e
punito dall’art. 674 cod. pen. non siano per loro natura necessariamente dei reati
abituali, tale forma, incompatibile con la continuazione, possono però assumere
quando, come è stato implicitamente ritenuto nel caso di specie dal giudice del merito, non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere quanto la loro reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole dell’interesse tutelato (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione (Sez. 1, n. 17787 del 09/04/2008 dep. 05/
05/2008, P.G. in proc. Tamburrini, Rv. 239848).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 14 novembre 2012.

somma di Euro 386,25.

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