Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8890 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8890 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AGOSTINO ROBERTO N. IL 30/05/1985
avverso la sentenza n. 1499/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

La S.C. di Cassazione – VII sezione penale,
letto il ricorso proposto nell’interesse di D’Agostino Roberto avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo indicata In epigrafe, che ha confermato quella di
primo grado che aveva condannato il predetto Imputato alla pena di mesi quattro di
arresto siccome colpevole del reato di porto ingiustificato di uno strumento atto ad
offendere (taglierino lungo 20,5 cm con lama lunga 6,5 cm);
rilevato che nel ricorso si deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) con

della riconoscibilità all’imputato delle attenuanti generiche;

considerato che il ricorso si risolve in censure manifestamente infondate ed in
valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, prospettate nei confronti di
un provvedimento giurisdizionale correttamente e congruamente motivato in ogni
punto, tenuto conto che il fatto di lieve entità è stato escluso in base a dati oggettivamente verificati (l’ora notturna, I precedenti penali dell’imputato e della persona
alla quale si accompagnava; il tentativo di liberarsi dello strumento atto ad offendere; la notevole efficacia lesiva dello strumento di punta e taglio trovato in possesso
del prevenuto, dotato di una lama piccola e sottile e di una impugnatura solida, leggera e maneggevole) e che la concessione delle attenuanti generiche è stata negata, a ragione dell’insussistenza di elementi favorevoli e della notevole capacità a delinquere del prevenuto, quale desumibile dai precedenti specifici nonché per resistenza e lesioni volontarie e dalla recente applicazione di una misura di prevenzione
(sorveglianza speciale);
che il ricorso è pertanto inammissibile;
che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una adeguata sanzione pecuniaria;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuall e della somma di C 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 14 novembre 2012.

riferimento al trattamento sanzionatorio tenuto conto della lieve entità del fatto e

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