Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8889 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8889 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRARA EMANUELE RAIMONDO CALOGERO N. IL
13/08/1985
avverso l’ordinanza n. 764/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il 20 ottobre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
rigettava il reclamo proposto da Ferrara Emanuele Raimondo Calogero avverso il
provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza in data 9 giugno 2011 che
aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri di
Avverso tale ordinanza Calogero dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

carcerazione espiati dal 26 novembre 2007 al 26 novembre 2010.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA