Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8887 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8887 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANCUSO GIUSEPPE N. IL 05/10/1949
avverso l’ordinanza n. 920/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto e in diritto
Con ordinanza emessa il 22.9.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di
Macerata di trattenimento della stampa in arrivo in data 17.6.2011, proposto da
Giuseppe Mancuso sottoposto al regime di cui all’art. 41
–
bis Ord. Pen..
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 14 novembre 2012.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.