Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8886 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8886 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PRANDI CLAUDIO ENRICO N. IL 18/06/1961
avverso l’ordinanza n. 307/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 14/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
accoglieva la domanda di affidamento in prova terapeutico avanzata da Claudio
Enrico Prandi, mentre dichiarava non luogo a provvedere in ordine all’istanza di
affidamento ordinario. Con riferimento alla richiesta di determinazione di una data
soggetto avrebbe sottoscritto il verbale di sottoposizione alle prescrizioni davanti
all’Uepe di Rimini, osservava che la domanda non era accoglibile, posta l’assenza
di riscontri incontrovertibili per giudicare provata la piena adesione del soggetto
alle limitazioni imposte dal programma nel periodo in cui non era stato seguito
dagli operatori dell’Uepe.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Prandi il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al mancato accoglimento della domanda di affidamento ordinario e di
diversa decorrenza di quello terapeutico.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
di decorrenza della misura diversa e più favorevole rispetto a quella in cui il
oli& Al2,82.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.