Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8885 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8885 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BIRRA GIOVANNI N. IL 12/07/1963
avverso l’ordinanza n. 923/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il 22 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Ancona rigettava il reclamo proposto da Giovanni Birra avverso il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza di Macerata in data 29 giugno 2011 che aveva
disposto il divieto di acquisto della stampa locale.
Avverso tale ordinanza Birra dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in eiro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.