Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8884 del 26/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 8884 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CAGNONI Francesco, nato ad Ancona il 03/05/1974
avverso la sentenza del 10/03/2015 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona ha
confermato la sentenza del 22 febbraio 2013 con cui il G.u.p. del Tribunale di
Ancona, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Francesco Cagnoni
responsabile del reato di falsa testimonianza, condannandolo alla pena di un
anno e otto mesi di reclusione.

Data Udienza: 26/01/2016

Secondo l’imputazione il Cagnoni, chiamato a testimoniare nel processo
penale di furto a carico di Federica Dolciotti, avrebbe fornito un falso alibi
all’imputata.

2. L’avvocato Monica Clementi, nell’interesse del Cagnoni, ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

impugnata ha confermato la decisione di primo grado eludendo le
argomentazioni difensive, dirette ad evidenziare che la testimonianza del
Cagnone non era stata resa in funzione di fornire un falso alibi all’imputata,
come dimostrato dalla imprecisione e dalla indeterminatezza della collocazione
nel tempo dell’episodio in questione.
Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
dedotti.
1.1. Quanto al primo motivo, si rileva che non sussiste il vizio di
motivazione nel caso in cui il giudice di appello non abbia motivato
puntualmente su tutte le argomentazioni difensive, quando la confutazione
degli argomenti addotti risulta, per implicito, dalle considerazioni e dalle
ragioni esposte nella sentenza per dare conto della soluzione adottata. Infatti,
nel caso in esame la Corte d’appello ha offerto ampia e logica motivazione in
ordine al contenuto della testimonianza resa dall’imputato e sulle ragioni per
le quali ha ritenuto la deposizione falsa (pag. 4-5 della sentenza),
evidenziando che l’imputato ha tentato di offrire un alibi alla Dolciotti
riferendo circostanze risultate non vere.
1.2. Riguardo all’altro motivo, si osserva che la Corte territoriale ha
escluso la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche in
considerazione dei “plurimi precedenti penali” dell’imputato, motivazione che
appare del tutto logica e basata su una corretta applicazione della legge
penale.

2

Con il primo denuncia il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si
ritiene equo determinare in euro 1.500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 26/1/2016

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA