Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8884 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8884 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UGHETTO ROBERTO N. IL 08/06/1966
avverso l’ordinanza n. 2003/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 03/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto.
11 10 novembre 2011 Roberto Ughetto proponeva ricorso per cassazione avverso
il decreto n. 335 del 2011, adottato de plano il 3 ottobre 2011 dal Presidente
Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva dichiarato inammissibile, per
mancato rispetto del termine di dieci giorni, l’opposizione proposta da Roberto
sicurezza.
Il ricorso, integrato anche da una memoria, denuncia violazione di legge per
insussistenza dei presupposti applicativi della disposta proroga.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 ricorrente non formula censure specifiche alle ragioni poste a base del
decreto di inammissibilità adottato nei suoi confronti, bensì, mediante l’illustrazione
della sua posizione processuale, tende in realtà a riproporre le ragioni giustificative
dell’istanza originariamente formulata e a sollecitare una lettura alternativa delle
circostanze di fatto, in quanto tale non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.
Ughetto avverso il provvedimento applicativo della proroga della misura di