Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8883 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8883 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RANIERI TOMMASO N. IL 01/03/1967
avverso l’ordinanza n. 949/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa 1’8 novembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Brescia rigettava il reclamo proposto da Tommaso Ranieri avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 18 aprile 2011
che aveva respinto la domanda di liberazione anticipata per il semestre 19 agosto
Avverso tale ordinanza Ranieri dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.
2010-18 febbraio 2011.