Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8881 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8881 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UCCELLO GENNARO N. IL 22/03/1955
avverso l’ordinanza n. 1782/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 10 novembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna rigettava le istanze di detenzione domiciliare e di differimento facoltativo
della pena per grave infermità, avanzate da Gennaro Uccello.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Uccello, il quale, anche mediante una memoria, lamenta violazione di legge e vizio
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.
di motivazione in relazione all’omessa concessione dei benefici richiesti.