Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8880 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8880 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPEDICATO DANIELE N. IL 24/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1785/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8/11/2011 il Tribunale di sorveglianza di Brescia
rigettava l’istanza presentata da Daniele Spedicato, ai sensi degli artt. 47 e 47ter comma 1 lett. c) e comma 1-bis Ord. Pen., rilevando come non sussistessero
elementi idonei a formulare una prognosi favorevole in ordine alla cessata
pericolosità del condannato, atteso: il curriculum delinquenziale del condannato;
le informazioni negative delle forze dell’ordine; la condotta non regolare tenuta

disposta sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata con quella
della casa di lavoro per un anno.
Rilevava, altresì, che dalla documentazione sanitaria in atti si desume che le
esigenze derivanti dalle condizioni di salute dello Spedicato posso essere
adeguatamente tutelate con il trasferimento del detenuto presso un istituto di
pena attrezzato per disabili.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cessazione,
personalmente, lo Spedicato lamentando che il tribunale ha fondato la decisione
sulla pericolosità sociale tratta da fatti commessi da oltre venti anni e non ha
tenuto conto che lo stato di disabilità è tale da determinare il venir meno della
pericolosità sociale e da rendere la detenzione intramuraria contraria al senso di
umanità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, nella specie l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi
di illogicità e contraddizione, dando atto in primo luogo della elevata pericolosità
del condannato ed altresì, che le condizioni di salute non sono incompatibili con
la detenzione in carcere presso un istituto di pena idoneo alle persone disabili.
A fronte di ciò il ricorso è del tutto aspecifico non indicando gli elementi
concreti idonei a contrastare le plausibili valutazioni del tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

in carcere con specifico riferimento al rapporto disciplinare del 24.6.2011; la

ovA. ZIT (10( 11.P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

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