Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 888 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 888 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLI GIUSEPPE N. IL 11/09/1957
avverso la sentenza n. 1808/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, a seguito
di annullamento di questa Corte, ha modificato la sentenza di prime cure che
aveva condannato Castelli Giuseppe per il reato di tentato omicidio aggravato e

attenuanti generiche e dell’attenuante della provocazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una motivazione
illogica riguardo alla quantificazione della pena ritenuta eccessiva proprio in
relazione alle concesse attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo al vizio della mancanza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, senza la benché minima indicazione circa le
specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell’impugnata
decisione sarebbe da ritenere esistente; invero, con riguardo alla quantificazione
della pena, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio
la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro
verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità
sul punto;
– invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi
Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a
quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della
pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello;
1

ha diminuito la pena a seguito della rimodulazione della concessione delle

– che lo stesso può affermarsi con riferimento ai limiti di estensione della
quantificazione delle circostanze sia attenuanti che aggravanti, che solo in ipotesi
di sconfinamento dai limiti di legge può dar luogo a censure avanti questa Corte
di legittimità; il che non è avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che

sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA