Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8879 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8879 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSCIETI SERAFINO N. IL 20/10/1966
avverso la sentenza n. 1057/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Eierale in persona del Dott. tt p~30 eC-re9fLu
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv,
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 25/01/2016

Ritenuto in fatto

BUSCIETI Serafino ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Torino confermava il giudizio di responsabilità
per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale,
commesso in data 9.3.2007, in danno di TRIVERO Ugo nonché la durata
della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

La Corte territoriale, sul motivo di impugnazione rivolto ad una
rideternninazione nel minimo della sospensione della patente di guida, ne
confermava la durata rimarcando che il Buscieti utilizzava il veicolo per
svolgere attività lavorativa e che si dovevano evitare ulteriori pericoli per
la sicurezza stradale dovuti a condotte imprudenti e sconsiderate.

Il

ricorrente

articola un unico motivo con il quale si duole della

manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della conferma
della durata della sanzione accessoria. Si sostiene che la Corte territoriale
avrebbe illogicamente utilizzato argomenti in chiavi prevenzione, senza
tener conto che il giudizio di prevenzione è stato formulato a distanza di
otto anni dal fatto e che l’imputato in tale periodo aveva continuato a
guidare senza incorrere in incidenti.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato

L’apprezzamento compiuto dalla Corte di merito è immune da censure
giacchè è implicito il riferimento alla gravità del fatto (omicidio colposo
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale) e a tale
valutazione va rapportata la considerazione- peraltro ultronea- circa la
necessità di evitare ulteriori pericoli per la sicurezza stradale dovuti ” a
condotte imprudenti e sconsiderate”.

Ciò che assume rilievo preminente nella determinazione della durata della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è, infatti,
l’aspetto retributivo connesso alla gravità della violazione. In

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determinata dal primo giudice in anni uno.

conseguenza,

la gravità dell’illecito giustifica

l’irrogazione della

sospensione in questione per un anno, tenuto altresì conto che
nell’ipotesi de qua è prevista la durata sino a quattro anni ( v. art. 222
del codice della strada).

Tale apprezzamento è sostanzialmente immune da censure, anche tenuto
conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 legge n. 689 del 1981 relativi

accessorie facoltative.
La norma citata- che, come già rilevato da questa Corte ( Sez. IV, 16
maggio 2012, Viano, rv.253597 ) è utile fonte di orientamento pure nel
contiguo contesto delle sanzioni amministrative accessorie come quella in
esame- prescrive che si abbia riguardo alla gravità della violazione,
all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle
sue condizioni economiche.
Dunque, anche tale dato normativo pone in primo piano la gravità del
fatto e corrobora – quindi – la valutazione compiuta dalla Corte di merito.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 25 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni

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