Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8879 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8879 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CHEZ YU MEI N. IL 19/04/1973
avverso la sentenza n. 247/2010 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto fatto

1. Il Giudice di pace di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe,
dichiarava, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l’imputata Chez Yu Mei
colpevole del reato di cui all’art. 10 bis, d. Igs. n. 286/1998, e la condannava,
concesse le attenuanti generiche, alla pena di C 3400,00 di ammenda.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore

Milano, con provvedimento del 23 novembre 2011, come ricorso per cassazione,
essendo le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda inappellabili chiedendo il rinvio pregiudiziale del procedimento alla Corte Europea di Giustizia
l’annullamento della sentenza e comunque l’assoluzione dell’imputata.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Chez Yu Mei è inammissibile
perché proposta da difensore non abilitato.
Ed invero il principio introdotto dall’art. 568 comma quinto cod. proc. pen.
secondo il quale la qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata
individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa
inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e
sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione.
Poiché l’art. 613 comma primo cod. proc. pen. prevede che Il ricorso per
cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto
da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, tale condizione
dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente
qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo,
verrebbero elusi In favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso,
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di Impugnazione.
In applicazione di tale principio poiché il difensore dell’imputatck che ha
sottoscritto l’atto d’impugnazione non risulta iscritto all’albo speciale, la stessa
risulta inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna detO.Q,
ricorrente ItiaMIde. al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
Ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla eassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

dell’imputata, avvocato Giuseppe Merlotti – qualificato dall’adito Tribunale di

t

otd, Actvgtiudb
dichiara inammissibile li ricorso e condanna 49, ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.

Cossi deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA