Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8876 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8876 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GENTILE MICHELE N. IL 04/05/1981
avverso la sentenza n. 758/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE,
del 25/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

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Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
1 Concztenzelyinerna42,

2ttobre 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua

Veter a condannato Gentile Michele alla pena di C 1140,00 di ammenda, siccome
colpevole del reato di cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, perché, senza la
prescritta autorizzazione e prima del decorso di tre anni, faceva ritorno nel comune
di Maddaloni, da cui era stato allontanato con foglio di via obbligatorio emesso dai
Questore della Provincia di Caserta il 1° ottobre 2004, fatto accertato il 12 febbraio

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Gentile deducendone l’illegittimità: (a) per la mancata assunzione di una prova decisiva, e segnatamente del teste Biscardi, che si trovava con l’imputato al momento del controllo effettuato dai Carabinieri di Maddaloni; (b) per manifesta illogicità della motivazione,
non avendo il giudicante adeguatamente considerato la buonafede dell’imputato,
che recandosi in compagnia del Biscardi, in Afragola, comune nel quale risiedeva la
sua fidanzata, non si era accorto di stare attraversando il territorio del comune di
Maddaloni, anche perché la strada in cui il prevenuto fu fermato, come emerso dalla
deposizione dei verbalizzanti, era l’unica arteria di grande scorrimento che collegava
il comune in cui egli risiedeva (Durazzano), in provincia di Benevento, con quello dl
residenza della fidanzata; (c) per violazione di legge, non avendo li giudicante applicato l’indulto concesso con la legge n. 241/2006.
Eccepisce altresì il ricorrente che il reato a lui contestato, essendo stato commesso il 12 febbraio 2006, deve comunque ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dal tempus commissi delicti.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è inammissibile, in quanto basata su motivi manifestamente
Imputati.
1.1 Quanto ai primi due motivi dedotti in ricorso, tra loro strettamente connessi
e da esaminarsi congiuntamente, il Collegio deve rilevare, infatti, che il giudice di
merito ha ritenuto superflua l’assunzione del teste indotto dalla difesa in quanto lo
stesso avrebbe dovuto deporre su di una circostanza in fatto (quella secondo cui al
momento del controllo il Gentile era diretto ad Afragola, luogo di residenza della sua
fidanzata) assolutamente irrilevante.
Tale circostanza invero, ove pure in tesi veritiera, al pari dell’ulteriore deduzione
In fatto, secondo cui la strada in cui il Gentile fu fermato sarebbe l’unica arteria ad

(9t.

2006.

alto scorrimento che collega il comune di residenza dell’imputato con quello di Afragola, non era evidentemente Idonea, come correttamente ritenuto dal giudicante, ad
escludere la sussistenza del reato contestato.
Ed invero in materia contrawenzionale la buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all’agente, in uno
stato soggettivo che esclude anche la colpa, laddove il Gentile, nel caso in esame,
risulta aver osservato una condotta quanto meno negligente, in quanto, pur consapevole del divieto di fare ritorno a Maddaloni, avrebbe deciso di recarsi ad Afragola

territorio di quel comune che gli era inibito attraversare.
1.2 Quanto poi al terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’indulto,
premesso che Il ricorrente non deduce di aver formulato nel giudizio di merito una
espressa richiesta in tal senso, questo Collegio ritiene di dover confermare il principio secondo il quale il problema dell’applicazione dell’Indulto può essere sollevato nel
giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in
esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al
beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi (in tal senso, Sez. U,
Sentenza n. 2333 del 03/02/1995, dep. Il 7/03/1995, Rv. 200259, Aversa).
Nel caso di specie, non essendovi, alcun giudicato sul punto, la questione va evidentemente proposta davanti al giudice dell’esecuzione.
Manifestamente infondata risulta, infine, anche l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, ove si consideri che la condotta contestata all’imputato risulta
accertata il 12 febbraio 2006, che la sentenza impugnata è stata pronunciata nell’ottobre 2010, prima quindi dello spirare del termine massimo di prescrizione, indipendentemente dalle eventuali cause di sospensione ed interruzione e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (così ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/
2000, Rv. 217266, imp. De Luca).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare In C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.

Q.

M.

percorrendo la strada in cui fu fermato, senza verificare se la stessa attraversasse il

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k

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012
re estensore

Il Pre ídente

Il cons

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