Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8875 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8875 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUDA FRANCESCO N. IL 16/07/1973
avverso la sentenza n. 136/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato Buda Francesco,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza, colpevole del reato dl cui all’art. 9 comma 2
legge 1423/1956, per avere violato, In tempi diversi, le prescrizioni impostegli
con il decreto applicativo della misura, ed in particolare, per quanto ancora rileva

pregiudicati, essendo stato sorpreso in più occasioni in compagnia di pregiudicati
sottoposti anche ad avviso del Questore.

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per
Il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e
vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale era pervenuta all’affermazione
di penale responsabilità del Buda, senza compiere un autonoma valutazione degli
elementi probatori, posti a fondamento della condanna di primo grado, ritenuti
quanto meno equivoci, trattandosi, come pure dedotto nell’atto di appello, di
incontri occasionali, del tutto privi, per le circostanze di tempo e di luogo in cui
erano avvenuti, dl effettiva pericolosità sociale, non essendovi alcuna
dimostrazione che gli stessi fossero volti alla preparazione di azioni delittuose.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
1.1 In particolare, con riferimento all’unico motivo di impugnazione dedotto, va
rilevato che parte ricorrente, nel sostenere li carattere meramente occasionale
della frequentazione di pregiudicati e l’insufficienza delle motivazioni addotte
dalla Corte territoriale relativamente alla valutazione degli elementi di prova,
omette di considerare che per ben sette volte, in un arco di tempo limitato, il
sorvegliato sl era incontrato con soggetti pregiudicati, la cui condizione
soggettiva egli certamente non ignorava, abitando come lui in un piccolo centro
(Villa San Giovanni) e risultando alcuni, anche suoi coimputati, laddove, la
circostanza, per altro indimostrata, che tali incontri non fossero funzionali alla
preparazione di azioni delittuose, non vale certamente ad escludere l’effettività
della violazione della prescrizione e l’antigiuridicità della condotta contestata.
E’ infatti principio del tutto consolidato (v. da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 16789
del 08/04/2008, imp. Danisi) che il carattere di abitualità che connota la

nel presente giudizio di legittimità, il divieto di associarsi abitualmente a

condotta dell’associarsi con pregiudicati, vietata dall’art. 5 comma 3 della legge
n. 1423 del 1956 e punita dalla norma contestata, non richiede la prova della
costante e assidua relazione interpersonale con la medesima o le medesime
persone, potendo il comportamento vietato riguardare pregiudicati diversi e la
loro reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco della violazione di
un obbligo che costituisce nella sostanza una delle forme di tipizzazione della
prescrizione di genere di non dare ragione di sospetti (C. cost. n. 354 del 2003).

ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

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