Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8873 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8873 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MONACO GIOVANNI N. IL 27/01/1956
avverso l’ordinanza n. 3290/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

t

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 25 ottobre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava il reclamo proposto da Giovanni Monaco avverso il provvedimento con il
quale il Magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere, il 10 maggio 2011,
aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che la mancanza di un luogo
idoneo per la fruizione del permesso assorbisse, in via pregiudiziale, ogni questione
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Monaco, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omessa concessione del beneficio richiesto.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L” ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

attinente al merito.

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