Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8872 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8872 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI FRANCO MASSIMILIANO N. IL 20/02/1973
avverso l’ordinanza n. 182/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
Con ordinanza

3/«./,«

il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila,

pronunciandosi sulla condotta collaborativa del detenuto Di Franco Massimiliano
In riferimento alla domanda di concessione di una misura alternativa
(affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), dichiarava non
sussistere la collaborazione in questione e perciò inammissibile la domanda del
condannato.

condanne per reati (partecipazione ad associazione per delinquere di tipo
mafioso) tutti rientranti nella previsione normativa dell’art. 4-bis, co. 1, prima
fascia, o.p. (ostativi dei benefici, a meno della comprovata assenza di attuali
collegamenti con la criminalità organizzata), rilevava l’assenza di ogni condotta
collaborativa da parte dell’istante, la stessa potendo peraltro essere esigibile, a
ragione della fattiva partecipazione al sodalizio criminoso e della piena
conoscenza degli ambienti malavitosi (clan Misso) in cui i reati stessi erano
maturati, avendo svolto l’istante una funzione di scorta-tutela ed
accompagnamento del capo clan (Misso Giuseppe) e la persistenza di zone
d’ombra in relazione alle poliformi attività delittuose dell’associazione (estorsioni;
scommesse clandestine; traffico di droga).
Ricorre per cassazione con atto a sua firma il Di Franco deducendo
l’illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, avendo il
Tribunale affermato del tutto incongruamente che esso istante disponeva di un
notevole patrimonio conoscitivo, senza indicare i concreti elementi dimostrativi
del proprio assunto e senza considerare che, come riconosciuto anche
nell’ordinanza, i fatti e le responsabilità del clan Misso risultavano ormai
acclarate grazie agli apporti di collaboratori di giustizia ed il contenuto di
Intercettazioni telefoniche, tant’è che nell’informativa resa dalla Procura della
Repubblica di Napoli, completamente ignorata dal giudicante, si dava conto
dell’avvenuto pieno dissolvimento del clan camorristico dl cui trattasi.

Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
La invocata *collaborazione impossibile» del detenuto con la giustizia non
risulta e la deduzione difensiva secondo cui il ruolo marginale del Di Franco non
avrebbe consentito un’utile collaborazione è contraddetta dal giudice di merito in
base ad argomentazioni adeguate e plausibili, avendo i giudici del merito
compiutamente osservato, in base all’esame delle sentenze di condanna, come la
partecipazione all’associazione camorristica dell’istante non fosse affatto

Il Tribunale, ricordato che il Di Franco era detenuto in esecuzione di due

marginale, risultando lo stesso incaricato di servizi di vigilanza e tutela personale
del capo Giuseppe Misso ed in contatto con personaggi di spicco del clan e come
persistessero «zone d’ombra» sulle attività dell’associazione di appartenenza
sulle quali il ricorrente ben avrebbe potuto fornire rilevanti apporti.
In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle
risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le
argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi
motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc.
pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento di una congrua somma alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processo e al versamento della somma di 1.000 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

congetturale.

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