Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8870 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8870 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BARONE STEFANO N. IL 15/12/1954
avverso l’ordinanza n. 2824/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 29 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Palermo rigettava il reclamo proposto da Stefano Barone avverso il provvedimento
con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani, il 6 marzo 2010, aveva
dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata in relazione ai periodi 18
del 16 marzo 2005, mai impugnata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Barone, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’omessa concessione del beneficio richiesto.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente evidenziato la sussistenza della preclusione
derivante dalla pregressa valutazione della medesima istanza, riferito allo stesso
periodo di tempo, da parte del Magistrato di sorveglianza con provvedimento mai
impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in curo mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

dicembre 1997-18 dicembre 2007, perché già oggetto di valutazione con ordinanza

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